(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7
                        del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Concessione dei contributi
 
   1.  La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi "una
tantum" a  sostegno  delle  attivita'  volte  alla  diffusione  nelle
aziende  agricole  di  materiale  selezionato  delle specie orticole,
prodotto da cooperative agricole in centri di miglioramento varietale
appositamente realizzati.
   2.  I  contributi  fino  al  massimo  del 75 per cento della spesa
ritenuta ammissibile possono essere  concessi  alle  cooperative  che
presentino  un  apposito  programma di attivita' per la realizzazione
delle finalita' di cui al primo comma e da cui risultino:
     a) obiettivi e contenuti;
     b) durata, che non potra' essere superiore ad un triennio;
     c)  spese  preventivate  per  la  compiuta  realizzazione  dello
stesso.
   3.  La  giunta regionale, sulla base dei programmi trasmessi dalle
cooperative, individua quelli ritenuti  ammissibili  e  ripartisce  i
fondi disponibili.
   4.  La liquidazione di contributi concessi avviene con riferimento
allo stato di attuazione dei singoli programmi di attivita'  e  sulla
base della rendicontazione delle spese sostenute.