(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi "una tantum" a sostegno delle attivita' volte alla diffusione nelle aziende agricole di materiale selezionato delle specie orticole, prodotto da cooperative agricole in centri di miglioramento varietale appositamente realizzati. 2. I contributi fino al massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile possono essere concessi alle cooperative che presentino un apposito programma di attivita' per la realizzazione delle finalita' di cui al primo comma e da cui risultino: a) obiettivi e contenuti; b) durata, che non potra' essere superiore ad un triennio; c) spese preventivate per la compiuta realizzazione dello stesso. 3. La giunta regionale, sulla base dei programmi trasmessi dalle cooperative, individua quelli ritenuti ammissibili e ripartisce i fondi disponibili. 4. La liquidazione di contributi concessi avviene con riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi di attivita' e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.